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MANIFESTO: Esercito Italiano. Comando Provinciale Comunicato

C00/00290/00/00/00001/000/0067
Esercito Italiano. Comando Provinciale Comunicato
Comunicato dell'Esercito Italiano per la chiamata alle armi degli allievi delle Accademie Militari.
"ESERCITO ITALIANO / COMANDO PROVINCIALE / COMUNICATO / Presentazione degli Allievi / delle Accademie Militari / In data 18 febbraio 1944-XXII, il Duce della Repubblica Sociale Italiana, / Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ha emanato il seguente / decreto: / Articolo 1. - Gli iscritti di leva arruolati ed i militari in congedo che, / durante lo stato di guerra, e senza giustificato motivo, non si presenteranno / alle armi nei tre giorni successivi a quello prefisso, saranno considerati / disertori di fronte al nemico, ai sensi dell'articolo 144 C.P.M.G., e puniti / con la morte mediante fucilazione nel petto. / Articolo 2. - La stessa pena verrà applicata anche ai militari delle classi / 1923-1924-1925 che non hanno risposto alla recente chiamata o che, / dopo avere risposto, si sono allontanati arbitrariamente dal reparto. / Articolo 3. - I militari di cui all'articolo precedente, andranno tuttavia / esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale, se / regolarizzeranno la loro posizione, presentandosi alle armi entro il termine / di quindici giorni decorrente dal seguente decreto. / Articolo 4. - La stessa pena verrà applicata ai militari che, essendo in / servizio alle armi, si allontaneranno senza autorizzazione dal reparto restando / assenti per tre giorni, nonchè ai militari che, essendo in servizio alle armi / e trovandosi legittimamente assenti, non si presenteranno senza giusto / motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato. / Articolo 5. - La pena di morte inflitta per i reati di cui agli articoli / precedenti, deve essere eseguita, se possibile, nel luogo stesso di cattura / del disertore o nella località della sua abituale dimora / Articolo 6. - La competenza a conoscere dei reati di cui agli articoli / 1 e 2 del presente decreto, spetta ai Tribunali militari. / Articolo 7. - E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il / presente decreto. / Articolo 8. - Il presente decreto sarà pubblicato nella "Gazzetta / ufficiale" ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale / delle leggi e dei decreti, ed entra immediatamente in vigore".
18/02/1944;


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Pischedda Carlo 22/09/2006
Bosi Emiliano 07/03/2008
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Come citare questa fonte. Esercito Italiano. Comando Provinciale Comunicato  in Archivio Istoreto, fondo Isrp. Miscellanea manifesti e volantini [IT-C00-FD222]
Ultimo aggiornamento: mercoledì 30/1/2019